Convivenze di fatto: dichiarazione per la costituzione e per la cessazione

Servizio attivo

Ultima modifica 16 aprile 2024

Per costituire di una convivenza di fatto tra due persone maggiorenni senza rapporti di parentela si può procedere con la relativa dichiarazione a norma di legge.

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Materie del servizio

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A chi è rivolto

Possono fare richiesta di registrazione le persone conviventi, maggiorenni e coabitanti, iscritte nell'Anagrafe della popolazione o del Comune, o che intendono richiedere la residenza nel comune.

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Descrizione

La richiesta della registrazione della convivenza di fatto si riferisce ad un istituto che riguarda sia coppie dello stesso sesso che coppie di sesso diverso, composte da persone maggiorenni, di cittadinanza sia italiana che straniera, residenti in Italia: unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile (i cittadini stranieri devono dimostrare l'assenza di tali vincoli); coabitanti ed aventi dimora abituale (residenza) nello stesso comune di stato libero

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Come fare

Gli interessati possono presentare un’apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi, unitamente alla copia dei rispettivi documenti di identità e secondo il modello in allegato.In caso di invio telematico è necessario che venga rispettata una delle seguenti condizioni:

  • dichiarazione sottoscritta con firma digitale o qualificata e trasmessa a mezzo posta elettronica semplice o pec;
  • dichiarazione recante le firme autografe e copie dei documenti d’identità dei dichiaranti scansionate e trasmesse tramite posta elettronica semplice o pec.

A seguito della dichiarazione resa con le modalità di cui sopra, l’Ufficio Anagrafe procederà a registrare la decorrenza della convivenza di fatto, con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione stessa. A conclusione della registrazione si potrà ottenere il rilascio di un certificato attestante la costituzione della convivenza di fatto. L’Ufficio Anagrafe provvederà in ogni caso ad accertare la sussistenza de requisiti previsti per l’istituzione della convivenza di fatto (assenza impedimenti e stabile convivenza di cui all’art. 36 della Legge n. 76/2016).

Qualora trascorsi 45 giorni dalla presentazione della dichiarazione resa o inviata, lo stesso ufficio Anagrafe non effettui la comunicazione dei requisiti mancanti, ai sensi dell’art. 10-bis della Legge 241/1990, la registrazione della convivenza di fatto si intenderà confermata.
I conviventi di fatto possono decidere di regolare i propri rapporti economici attraverso un contratto scritto (un atto pubblico o una scrittura privata).Un notaio o un avvocato devono:

  • autenticare le  firme sul contratto;
  • verificare che il contratto sia conforme alla legge e all’ordine pubblico;
  • inviare all'anagrafe il contratto entro 10 giorni dalla redazione.

L'anagrafe riceve e conserva il contratto di convivenza, registra i dati identificativi del contratto nello stato di famiglia e nelle schede anagrafiche individuali.
Per mettere fine alla convivenza di fatto occorre inviare il modulo cessazione convivenza di fatto. Se  oltre alla convivenza di fatto è stato firmato anche il contratto di convivenza, occorre sciogliere il contratto in forma scritta con un atto pubblico o una scrittura privata e con le  firme autenticate da un notaio o da un avvocato.

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Cosa serve

La convivenza di fatto si istituisce sulla base di una dichiarazione resa da due persone maggiorenni, di stato libero, coabitanti nella stessa abitazione, all’Ufficiale d’Anagrafe del Comune di residenza.  La dichiarazione di convivenza di fatto può essere presentata sia contestualmente alla dichiarazione di residenza o anche in un momento successivo. I documenti occorrenti sono i seguenti:

  • documento di identità dei dichiaranti non scaduto;
  • dichiarazione di convivenza
  • dichiarazione di cessazione
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Cosa si ottiene

Costituzione o cessazione di convivenza di fatto

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Tempi e scadenze

La registrazione della dichiarazione di convivenza di fatto o della cessazione da parte dell'Ufficio Anagrafe avviene alla ricezione della stessa. Entro 45 giorni dalla richiesta, senza che l’Anagrafe abbia provveduto ad inoltrare comunicazione di rigetto, la convivenza di fatto si considererà confermata o cessata. 

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Condizioni di servizio

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