Dichiarazione di Convivenze di fatto

Ultima modifica 16 aprile 2024

La Legge n. 76/2016, in vigore dal 5 giugno 2016, prevede la disciplina delle convivenze di fatto (commi 36-65 dell’Art. 1)

Contratto di convivenza
I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza redatto in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato.
Ai fini dell’opponibilità ai terzi e al rilascio della certificazione anagrafica, il contratto di convivenza deve essere trasmesso dal notaio o dall’avvocato che ha redatto l’atto in forma pubblica o che ha autenticato le sottoscrizioni dei conviventi di fatto al comune di residenza di questi ultimi entro dieci giorni.
Il contratto di convivenza si risolve per:
a) accordo delle parti;
b) recesso unilaterale;
c) matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;
d) morte di uno dei contraenti.
La risoluzione del contratto di convivenza deve essere comunicata dal notaio o dall’avvocato all’ufficiale d’anagrafe ai fini dell’aggiornamento della registrazione anagrafica.

Cessazione della convivenza di fatto
La convivenza di fatto può estinguersi per:
a) matrimonio / unione civile tra i conviventi o con altre persone;
b) decesso di un convivente;
c) cessazione della coabitazione (dichiarata dalle parti o accertata d’ufficio);
d) cessazione del legame affettivo a seguito di dichiarazione di uno o di entrambi i conviventi,

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