Descrizione
Le tre tipologie di accesso ai dati ed ai documenti amministrativi sono disciplinate da due norme diverse: la L. n. 241/1990 ed il D.lgs. n. 33/2013 nonchè dal Regolamento Comunale per la disciplina del diritto di accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni in possesso dell’amministrazione.
1. Con l’accesso civico semplice (art. 5, c. 1, dlgs. n. 33/2013) il cittadino può chiedere di prendere visione ed estrarne la copia dei documenti amministrativi che la pubblica amministrazione aveva l’obbligo di pubblicare ai sensi del d.lgs. 33/2013, ma che la stessa ha omesso di rendere conoscibile ai terzi. Tale accesso può essere richiesto a prescindere dall’interesse del soggetto rispetto alle informazioni richieste.
2. Il diritto di accesso generalizzato (art. 5, c. 2, dlgs. n. 33/2013) , insieme a quello civico semplice, ha lo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. L’accesso civico generalizzato riguarda il diritto di chiunque di accedere a dati, documenti ed informazioni detenuti dall’ente, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, ad esclusione di quelli sottoposti al regime di riservatezza.
3. La finalità dell’accesso documentale di cui legge 241/1990 (art. 22) è quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio, all’interno del procedimento amministrativo, le facoltà partecipative e/o oppositive e difensive che l’ordinamento attribuisce loro a tutela . Chiunque può richiedere l’accesso agli atti amministrativi, ma deve avere un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è richiesto l’accesso.
1. L’accesso civico semplice riguarda tutti i dati, le informazioni e i documenti di cui sia prevista la pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013.
2. L’accesso civico generalizzato concerne tutti i dati e i documenti in possesso dell’ente, nei limiti previsti dagli articoli 5 e 5-bis del d.lgs. 33/2013. E’ esclusa pertanto la possibilità di richiedere informazione non già disponibili e che necessitino di specifiche elaborazioni.
3. L’accesso documentale concerne i documenti amministrativi.
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Ultimo aggiornamento: 16 aprile 2024, 20:57