Accesso agli atti

Ultima modifica 16 aprile 2024

L’accesso agli atti consiste nella possibilità di prendere visione o richiedere copie di documenti amministrativi in possesso dell’Amministrazione Comunale

Tipologie di accesso agli atti amministrativi
Le tre tipologie di accesso ai dati ed ai documenti amministrativi sono disciplinate da due norme diverse: la L. n. 241/1990 ed il D.lgs. n. 33/2013 nonchè dal Regolamento Comunale per la disciplina del diritto di accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni in possesso dell’amministrazione.

1. Con l’accesso civico semplice (art. 5, c. 1, dlgs. n. 33/2013) il cittadino  può chiedere di prendere visione ed estrarne la copia dei documenti amministrativi che la pubblica amministrazione aveva l’obbligo di pubblicare ai sensi del d.lgs. 33/2013, ma che la stessa ha omesso di rendere conoscibile ai terzi. Tale accesso può essere richiesto a prescindere dall’interesse del soggetto rispetto alle informazioni richieste.
2. Il diritto di accesso generalizzato (art. 5, c. 2, dlgs. n. 33/2013) , insieme a quello civico semplice, ha lo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. L’accesso civico generalizzato riguarda il diritto di chiunque di accedere a dati, documenti ed informazioni detenuti dall’ente, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, ad esclusione di quelli sottoposti al regime di riservatezza.
3. La finalità dell’accesso documentale di cui legge 241/1990 (art. 22) è quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio, all’interno del procedimento amministrativo, le facoltà partecipative e/o oppositive e difensive che l’ordinamento attribuisce loro a tutela . Chiunque può richiedere l’accesso agli atti amministrativi, ma deve avere un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è richiesto l’accesso.

Oggetto dell’accesso

1. L’accesso civico semplice riguarda tutti i dati, le informazioni e i documenti di cui sia prevista la pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013.
2. L’accesso civico generalizzato concerne tutti i dati e i documenti in possesso dell’ente, nei limiti previsti dagli articoli 5 e 5-bis del d.lgs. 33/2013. E’ esclusa pertanto la possibilità di richiedere informazione non già disponibili e che necessitino di specifiche elaborazioni.
3. L’accesso documentale concerne i documenti amministrativi.

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