Commissione elettorale

Ultima modifica 7 aprile 2024

La commissione rientra tra quelle indispensabili ai fini istituzionali del comune e, quindi, non può essere soppressa dall’ente locale (Ministero dell’interno, circolare 21 luglio 1999, n. 156)

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Competenze

La commissione elettorale comunale è eletta nella prima seduta del Consiglio comunale successiva all'elezione del sindaco e della giunta municipale e rimane in carica fino all'insediamento di quella eletta dal nuovo Consiglio. La Commissione è composta dal sindaco, che la presiede, e da tre componenti effettivi e tre supplenti (art. 12 D.P.R. 20 marzo 1967 n. 223). La commissione rientra tra quelle indispensabili ai fini istituzionali del comune e, quindi, non può essere soppressa dall’ente locale (Ministero dell’interno, circolare 21 luglio 1999, n. 156).

Compito della commissione elettorale comunale è quello di provvedere alla tenuta e revisione dell'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale ed alla nomina degli scrutatori componenti di seggio in occasione delle consultazioni elettorali

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Tipo di organizzazione

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