Raccolta firme per referendum o leggi di iniziativa popolare

Servizio attivo

La legge di iniziativa popolare è uno strumento legislativo, previsto dalla Costituzione della Repubblica Italiana che permette ai cittadini di partecipare al processo legislativo del Parlamento

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Materie del servizio

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A chi è rivolto

A tutti i cittadini italiani iscritti alle liste elettorali.

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Descrizione

Nei periodi in cui sono attive raccolte di firme per proposte di legge d'iniziativa popolare, referendum abrogativi o consultivi, è possibile sottoscrivere i moduli predisposti dai Comitati promotori l'iniziativa e vidimati dal Segretario Generale del Comune, presso la Segreteria Generale.

Iniziative in corso: 

  • raccolta di firme per referendum abrogativo della Legge sull’Autonomia differenziata (fino al 5 settembre 2024)
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Come fare

Tutti i cittadini italiani maggiorenni, iscritti alle liste elettorali di un qualsiasi comune italiano possono sottoscrivere se muniti di un valido documento d'identità.

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Cosa serve

Il deposito della modulistica per la raccolta firme per proposta di legge di iniziativa popolare o referendum abrogativo deve avvenire da parte di un referente del Comitato promotore o di un qualsiasi elettore che deve: 

  • fornire i moduli cartacei (se non già vidimati, provvede il Segretario comunale);
  • indicare la data ultima per la raccolta  delle firme autenticate
  • impegnarsi a ritirare la modulistica e le eventuali certificazioni al termine della raccolta.
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Cosa si ottiene

Come confermato dal Ministero dell’Interno (nota della Direzione centrale dei Servizi elettorali n. 17287 del 16 ottobre 2015), relativamente alle raccolte di firme i compiti del Comune sono:

  • vidimazione dei moduli da parte del Segretario comunale e loro restituzione entro due giorni ai presentatori (art. 7 della legge 352/1970);
  • messa a disposizione negli orari di apertura degli uffici di funzionari abilitati all’autenticazione delle sottoscrizioni (art. 8 della legge 352/1970);
  • rilascio delle certificazioni elettorali (art. 8 della legge 352/1970).

Di conseguenza il Comune NON provvede a:

  • stampare i moduli di raccolta firme;
  • affiggere manifesti che propagandano la raccolta delle firme;
  • richiedere certificazioni di elettori iscritti nelle liste elettorali di altri comuni;
  • spedire con oneri a proprio carico i certificati elettorali o la modulistica al termine della raccolta delle firme.
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Tempi e scadenze

Entro 180 giorno, ma i tempi possono variare in base ai tempi stabiliti dai comitati promotori

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Accedi al servizio

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Condizioni di servizio

Condizioni di servizio
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Unità organizzativa Responsabile

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Più informazioni su

Riferimenti normativi
– articoli 71, 75 e 138 della Costituzione della Repubblica Italiana;
– legge 25 maggio 1970, n. 352.

Ultimo aggiornamento: 2 settembre 2024, 10:27

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