Passaggi di proprietà veicoli

Servizio attivo

L’autenticazione degli atti e delle dichiarazioni può essere richiesta dal cittadino agli Uffici Comunali, ai titolari degli Sportelli Telematici dell’A.C.I , alle Imprese di consulenza automobilistica che hanno attivato lo S.T.A.

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A chi è rivolto

Se il venditore è un cittadino extracomunitario dovrà produrre in originale il suo permesso di soggiorno. 
Se l’automezzo è di proprietà di una persona giuridica il sottoscrittore dovrà comprovare il suo titolo con mezzi idonei (visura camerale o Certificato Camera di Commercio)
Se il soggetto sottoscrittore è diverso dal proprietario del veicolo dovrà produrre idonea procura notarile del proprietario.

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Descrizione

L’art. 7 del così detto “Decreto Bersani” ha eliminato l’obbligo di rivolgersi al Notaio per  i passaggi di proprietà di auto, moto e rimorchi e per gli atti di costituzione di diritti di garanzia sugli stessi (ipoteche). L’autenticazione degli atti e delle dichiarazioni può essere richiesta dal cittadino agli Uffici Comunali, ai titolari degli Sportelli Telematici dell’A.C.I , alle Imprese di consulenza automobilistica che hanno attivato lo S.T.A..Presso gli uffici comunali indicati sarà pertanto possibile autenticare la firma in calce agli atti di compravendita o di costituzione di diritti di garanzia già compilati a cura dell’alienante

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Come fare

La firma dovrà essere apposta in presenza dell’impiegato comunale che provvederà ad autenticarla. Pertanto, l’alienante dovrà produrre allo sportello comunale in originale il certificato di proprietà del veicolo (modello NP – 1B) già compilato nel riquadro T, accompagnato da una marca da bollo di  € 16,00, ed esibire un documento di identità in corso di validità.
Al momento dell’autentica verrà richiesta una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, in ordine all’eventuale regime di comunione dei beni con il coniuge.

L’atto di vendita deve essere redatto sul retro del certificato di proprietà nel riquadro T. Nel caso non possa essere redatto sul certificato di proprietà  l’atto di vendita deve essere redatto in duplice originale e deve essere autenticata la firma sia dell’acquirente sia del venditore. In caso di regime patrimoniale di comunione dei beni per gli atti o le dichiarazioni di cui all’oggetto è necessaria  la sottoscrizione di entrambi i coniugi.
Resta ovviamente inteso che è assegnato all’ente locale la sola “autenticazione” dell’identità del venditore sugli atti o dichiarazioni rese mentre  rimangono  inalterate le procedure per la successiva trascrizione al P.R.A.

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Cosa serve

1) certificato di proprietà (modello NP-1B) del bene mobile
2) documento di identità o di riconoscimento in corso di validità dell’interessato del proprietario il bene
3)  marca da bollo di € 16,00
4) per persone giuridiche: visura camerale o certificato Camera di Commercio
5) se cittadini extracomunitari: permesso di soggiorno

Successivamente all’autentica della firma occorre registrare il passaggio presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA) gestito dall’Automobile Club d’Italia entro 60 giorni dalla data di autentica.

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Cosa si ottiene

Il passaggio di proprietà

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Tempi e scadenze

Entro 60 giorni dalla data di autentica

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Unità organizzativa Responsabile

Ultimo aggiornamento: 28 agosto 2024, 19:42

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