Materie del servizio
A chi è rivolto
Le persone coniugate che intendono separarsi o divorziare in Comune devono rivolgersi all’ente in cui:
- hanno celebrato il matrimonio in forma civile;
- hanno celebrato il matrimonio in forma religiosa con effetti civili;
- è stato trascritto il matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da una persona di cittadinanza italiana e una persona di cittadinanza straniera);
- uno dei due coniugi è residente nel comune.
Occorre che vengano inoltre rispettate le seguenti condizioni:
la coppia non ha
- figli minori;
- figli maggiorenni portatori di handicap grave;
- figli economicamente non autosufficienti.
Saranno considerati unicamente figli quelli che la coppia ha in comune.
Descrizione
I coniugi che vogliono separarsi o divorziare in modo consensuale, senza rivolgersi al tribunale, in presenza di determinate condizioni, possono:
a) sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio davanti all'ufficiale dello stato civile. In questo caso l'assistenza degli avvocati difensori è facoltativa;
oppure
b) negoziare tra di loro un accordo con l’assistenza di almeno un/una legale per parte.
Entrambi gli accordi sono considerati come i provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
L'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale.
Se la coppia prevede un obbligo di pagamento di una somma di denaro, ad esempio l’ assegno di mantenimento, si può chiedere che questa decisione venga inserita all'interno dell'accordo stesso, sia nel caso di separazione consensuale che di divorzio.
Come fare
E' necessario rivolgersi all'ufficio di stato civile dove è stato registrato l'atto di matrimonio o al Comune di residenza dei coniugi.
Le fasi dell'accordo di separazione o divorzio sono le seguenti:
a) prenotazione di appuntamento all’ufficio stato civile previa presentazione della dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta individualmente da ognuno dei coniugi;
b) il giorno dell’appuntamento entrambi i coniugi si dovranno presentare personalmente (non è ammessa la procura) innanzi all’ufficiale di stato civile;
c) nello stesso giorno verrà redatto l'accordo che sarà sottoscritto dalle parti;
d) l’ufficiale dello stato civile deciderà con i coniugi una data per un nuovo appuntamento (da fissare oltre i 30 giorni dalla firma dell'accordo) per la conferma dell'accordo stipulato;
e) nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare innanzi all'ufficiale di stato civile per confermare o meno l'accordo sottoscritto;
f) la conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione.
La mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell’accordo.
Cosa serve
- Per la separazione: documento di identità dei coniugi e dichiarazione sostitutiva di certificazione ai fini della richiesta congiunta di separazione innanzi all’ufficiale dello stato civile. E' indispensabile che i coniugi diano indicazione del luogo di celebrazione e della data del matrimonio per verificare la competenza dell'ufficio di stato civile di Rubiera;
- Per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio: documento di identità dei coniugi, dichiarazione sostitutiva di certificazione ai fini della richiesta congiunta di divorzio innanzi all’ufficiale dello stato civile e copia conforme rilasciata dalla cancelleria del tribunale della sentenza di separazione giudiziale o del decreto di omologa di separazione o l'originale dell'accordo di separazione ex articolo 6 della legge 162/2014.
- Eventuale convenzione di negoziazione assistita per avvocati.
Un costo è di 16 euro a titolo di diritto di Stato Civile da pagare presso l'Ufficio mediante POS (bancomat o carta di credito) il giorno dell'appuntamento. Il costo è corrispondente al valore corrente della marca da bollo.
Cosa si ottiene
Redazione dell'atto di separazione o di divorzio davanti all'ufficiale di stato civile.
Tempi e scadenze
I termini di separazione per pervenire al divorzio sono di sei mesi, nel caso di separazione consensuale (contro un anno, nel caso di separazione giudiziale)
Condizioni di servizio
Contatti
Unità organizzativa Responsabile
Ultimo aggiornamento: 16 aprile 2024, 19:06