Materie del servizio
A chi è rivolto
Il Comune può rilasciare il contrassegno disabili a persone:
- con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta;
- non vedenti.
Il contrassegno può essere rilasciato anche a tempo determinato (inferiore a cinque anni) a persone:
- con temporanea riduzione della capacità di deambulazione a causa di infortunio o per altre cause patologiche;
- persone con totale assenza di ogni autonomia funzionale e con necessità di assistenza continua, per recarsi in luoghi di cura.
Descrizione
Il contrassegno per disabili è un tagliando concesso dal Comune alle persone invalide in modo da facilitare la circolazione e la sosta dei veicoli a loro servizio. Il contrassegno ha la durata di cinque anni (o una durata inferiore se l’invalidità è temporanea) ma può essere rinnovato. Esso è strettamente personale e non cedibile e non è vincolato ad uno specifico veicolo (può infatti essere apposto su qualsiasi veicolo utilizzato da o per l’invalido); deve essere utilizzato solo ed esclusivamente se l’intestatario del contrassegno è a bordo, alla guida o accompagnato da terzi. Il contrassegno deve essere sempre esposto in originale, in modo ben visibile, sul parabrezza del veicolo.
Come fare
Per richiedere o rinnovare il contrassegno disabili è necessario rivolgersi al Comune di residenza del beneficiario. Sarà necessario presentare un’apposita domanda alla quale dovrà essere allegata la documentazione sanitaria attestante la capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta o la cecità totale.
Per le persone disabili e/o invalide temporaneamente, in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, il contrassegno può essere rilasciato a tempo determinato con le stesse modalità, ma la relativa certificazione medica rilasciata dal servizio di igiene pubblica deve specificare espressamente il presumibile periodo di durata della invalidità del contrassegno.
Il rilascio del contrassegno definitivo è gratuito. Per il contrassegno temporaneo occorre presentare anche 2 marche da bollo da 16€.
Il rinnovo del contrassegno può avvenire con le seguenti modalità:
– contrassegno disabili permanente (con validità per cinque anni): alla scadenza occorre presentare al comune di residenza la certificazione medica che conferma il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al precedente rilascio del contrassegno;
– contrassegno disabili temporaneo: è possibile l’emissione di un nuovo contrassegno a tempo determinato, previa ulteriore certificazione medica rilasciata dall’ufficio Igiene Pubblica dell’AUSL di appartenenza che attesta le condizioni sanitarie del richiedente. L’ufficio Igiene Pubblica, oltre a verificare il persistere dei requisiti minimi per la concessione, deve anche indicare i tempi di validità del nuovo contrassegno.
Cosa serve
PRIMA EMISSIONE
A) Se in possesso di verbale della commissione medica (per invalidità o legge 104), verificare l’eventuale periodo di validità della stessa e se sono espressamente indicati:
• il possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del D.L. n. 5/2012 con specifico riferimento alla “ridotta capacità di deambulazione” ;
oppure
• la dicitura “invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta” e/o il riferimento all’art. 381 del DPR n. 495/1992.
La documentazione presentata non deve riportare patologie per motivi di privacy.
B) In alternativa:
1. richiedere all’ufficio Igiene Pubblica il rilascio di apposita attestazione medica;
2. l’Ufficiale Sanitario, valutata la situazione medica dell’interessato, rilascerà apposito certificato che riporterà un’indicazione specifica sul periodo di validità dell’attestazione (nel rispetto della quale verrà fissata la scadenza del permesso);
3. presentare allo Sportello Unico dei Cittadini, di persona, il modulo di richiesta di rilascio del contrassegno (su cui apporre la propria firma autografa) unitamente a 1 foto tessera recente e al documento di identità
RINNOVO
A. PERMESSI permanenti: E’ sufficiente il certificato del medico di base che conferma “il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio” (Art. 381 DPR 495/1992 – Art. 188 CdS);
B. PERMESSI a tempo determinato (inferiori a 5 anni): E’ necessario ripetere la procedura della PRIMA EMISSIONE.
In entrambi i casi (prima emissione o rinnovo) serve:
- una fotografia formato tessera;
Mentre per i contrassegni temporanei
- servono anche due marche da bollo da € 16,00.
I ciechi assoluti, i ciechi parziali e gli ipovedenti gravi (con residuo visivo inferiore a 1/20), in possesso di certificato che ne attesti la suddetta condizione di invalidità (anche a prescindere dall’assenza sul certificato del richiamo all’art. 381 del DPR n. 495/1992 o alla ridotta capacità di deambulazione), per ottenere il rilascio del contrassegno disabili, si possono presentare direttamente allo Sportello Unico dei cittadini muniti di:
• certificato di invalidità
• documento di identità valido;
• 1 foto tessera recente per il rilascio e per il rinnovo del permesso.
Cosa si ottiene
Il contrassegno disabili consente di:
1) sostare legittimamente negli stalli appositamente destinati ai possessori di contrassegno contraddistinti da apposita segnaletica verticale e orizzontale;
2) accedere alle zone a traffico limitato;
3) sostare senza limitazioni di tempo nelle “zone disco”
Tempi e scadenze
I tempi per il rilascio del contrassegno di sosta e di circolazione per disabili è di 30 giorni dalla data di consegna del modulo di richiesta
Condizioni di servizio
Contatti
Unità organizzativa Responsabile
Più informazioni su
Riferimenti normativi
– Art. 188 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
– Art. 381, comma 2, del d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495
– Art. 11 del D.p.r. 24 luglio 1996, n. 503
– D.p.r. 30 luglio 2012, n. 151
– D.L. 9 febbraio 2012 n. 5
Ultimo aggiornamento: 16 aprile 2024, 18:38