Legalizzazione fotografia

La legalizzazione consiste nell'identificazione della persona raffigurata nella fotografia mediante trascrizione delle generalità.

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Descrizione

MODALITA' DI RICHIESTA
La legalizzazione consiste nell'identificazione della persona raffigurata nella fotografia mediante trascrizione delle generalità.
L'art. 34 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 prevede che alla legalizzazione delle fotografie necessarie al rilascio di documenti personali debba provvedere, a richiesta dell'interessato, l'ufficio ricevente. A tale operazione sono dunque chiamati a procedere, in primo luogo, gli operatori degli uffici destinatari delle foto; ciò non esclude che l'utente possa avvalersi degli uffici comunali, sempre per finalità connesse a procedimenti con la Pubblica Amministrazione.
Il Ministero dell'Interno con Circolare MIACEL n. 3/95 ha stabilito che non è consentito autenticare fotografie per uso privato come iscrizioni a circoli, associazioni sportive, banche, palestre, ecc. Nel caso di uso scolastico provvede direttamente l'Istituto o l'Università.

DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE
L'interessato deve presentarsi munito della propria fotografia formato tessera recente, frontale e senza copricapo (ad eccezione di coloro la cui religione prescriva l'utilizzo di veli o turbanti) e di un documento di riconoscimento in corso di validità.
La Legalizzazione delle fotografie prescritte per il rilascio di documenti personali non è soggetta all'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo  (€16.00).Il rilascio è immediato.

NORMATIVA
Circolare Ministero dell'Interno Miacel n. 3 del 14/03/1995
D.P.R. 28/12/2000 n. 445

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Ufficio responsabile del documento

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Formati disponibili

La documentazione è fornita dal cittadino

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Licenza di distribuzione

Ultimo aggiornamento: 28 agosto 2024, 17:23

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